Proposta di legge: Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

CAMERA DEI DEPUTATI n. 954

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MISITI

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di divieto di svolgimento di propaganda elettorale nei confronti delle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Presentata il 12 maggio 2008

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge:

1) introduce il divieto di propaganda elettorale per le persone ritenute socialmente pericolose sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, persone nei cui confronti il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 [articolo 2, comma 1, lettera c)], prevede la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo;

2) riguarda il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle istituzioni elettive (comuni, province, regioni e Parlamento) al momento della competizione elettorale, che ha effetti devastanti per le medesime istituzioni. Significativi a tale proposito sono i dati resi noti già nel 2005: 64 consigli comunali sciolti per condizionamento mafioso in Campania – camorra; 3 in Calabria – ‘ndrangheta; 36 in Sicilia – mafia; 6 in Puglia – sacra corona unita. Quello che è più grave è che il fenomeno si sta estendendo lungo la penisola (Nettuno, Ardea, Bardonecchia) e i dati recenti, riportati anche dalla Legautonomie, segnalano 72 consigli comunali sciolti in Campania, 46 in Sicilia, 41 in Calabria e 7 in Puglia;

3) stabilisce che il provvedimento di sospensione dell’attività di propaganda elettorale è inflitto con procedimento giurisdizionale e con il rispetto di tutte le garanzie difensive per la persona che è sottoposta a tale misura;

4) riguarda unicamente le persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose o similari sottoposte per tale ragione alla misura della sorveglianza speciale (lo sono la maggior parte dei mafiosi);

5) mira a privare le associazioni malavitose di un potere contrattuale di indubbio peso quale la raccolta del voto in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.

Lo scioglimento dell’assemblea elettiva è un provvedimento generalizzato e per questo iniquo, poiché penalizza l’immagine dell’intera comunità e coloro che sono stati liberamente e democraticamente eletti. Le norme introdotte dalla presente proposta di legge nella legge 31 maggio 1965, n. 575, consentono alle forze dell’ordine e agli inquirenti di intervenire al momento della raccolta del consenso, evitando poi l’adozione indiscriminata del provvedimento dello scioglimento. Tali norme, inoltre, fanno riferimento al mero e accertabile fatto dell’attività di propaganda effettuata da una persona indiziata di appartenenza ad una associazione mafiosa e per tale ragione sottoposta a misura di sorveglianza speciale. Esse sono, pertanto, più efficienti delle normative sul cosiddetto «voto di scambio», la cui concreta applicazione è condizionata all’acquisizione della prova circa le ragioni e l’utilità reciproche che hanno indotto il politico e il malavitoso a raggiungere l’accordo elettorale, prova difficile da acquisire in materia di delitti di mafia e, comunque, generalmente, a volte acquisita a distanza di tempo, con nessuna incidenza, quindi, sulla competizione elettorale in occasione della quale il fatto è avvenuto.
Il concetto di attività di propaganda elettorale non può fare assolutamente riferimento al singolo atto di esortazione al voto per un candidato o un simbolo, come da qualche parte pretestualmente si tenta di far credere. L’attività di propaganda comporta concettualmente una molteplicità di atti, con predisposizione, a tal fine, di persone e di mezzi, cioè di una struttura elettorale. Ne consegue che il sorvegliato speciale può svolgere «direttamente», cioè personalmente, o «indirettamente» a mezzo di terze persone, tale attività di propaganda e le persone coinvolte rispondono del reato a titolo di concorso ai sensi dell’articolo 110 del codice penale.
Oltre alla sanzione penale, per il candidato sono previste l’ineleggibilità o la decadenza, provvedimenti adottati a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato (in caso di ineleggibilità, da parte del tribunale procedente; in caso di decadenza, da parte dell’organo di appartenenza del candidato eletto).
Nel giudizio le regole sono quelle sancite dal codice di procedura penale ed è sempre la pubblica accusa che deve provare materialità storica del reato ed elemento psicologico, sicché non vale assolutamente l’ipotesi, pretestuosamente prospettata, di chi, per danneggiare un candidato o un simbolo, fa rinvenire nella disponibilità del sorvegliato speciale o di un suo collaboratore materiale elettorale appartenente a tale candidato.
In definitiva e per concludere, la normativa proposta serve a colmare una lacuna del sistema e ad eliminare un paradosso normativo, e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato, come efficacemente messo in evidenza dal professor Vittorio Grevi su Il Corriere della Sera del 22 gennaio 1993 e del 15 ottobre 2006.
Il legislatore, con il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, ha sancito, a seguito dell’accertamento di pericolosità, la sospensione (finché dura la misura) dall’esercizio del diritto di voto e di candidatura per la persona sottoposta a sorveglianza speciale, però ha consentito alla stessa, nel contempo, pur se in stato di pericolosità, di raccogliere il consenso per persone che per suo conto gestiscano all’interno delle istituzioni elettive il malaffare. Disciplina questa illogica e contraddittoria, tanto più se si riflette che al mafioso non interessa entrare di persona nell’istituzione, ma ha un interesse diverso, e cioè di servirsi di suoi rappresentanti (meglio se formalmente incensurati), procurando loro il consenso e avvalendosi allo scopo della ramificazione nella zona dell’associazione cui appartiene. Con effetti, come si è detto, devastanti per l’istituzione.
Lo strumento proposto mira, pertanto, a recidere alle origini (ovvero al momento elettorale) questo intreccio perverso tra politica e malaffare, togliendo la politica ai delinquenti e la delinquenza ai politici di pochi scrupoli, a qualunque schieramento appartenenti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-quater. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10.1 – 1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 5-quater, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, l’organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.
3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale e, in caso di ineleggibilità, la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l’esecuzione del provvedimento».



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