Intervento in Aula dell’On. Aurelio MISITI – seduta del 20 maggio 2008

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2008 per garantire, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale in concessione a Trenitalia. La somma stanziata è corrisposta direttamente a quest’ultima società.
Vorrei ricordare la storia del trasporto pubblico locale e le riforme succedutesi in brevissimo tempo.
La prima riforma dei trasporti pubblici locali è stata avviata dal decreto legislativo n. 422 del 1997 successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 400 del 1999 e da ulteriori disposizioni successive. Il legislatore ha provveduto a una tale revisione del settore in occasione del riassetto generale dell’organizzazione amministrativa centrale disposto dalla legge del 15 marzo 1997, n. 59.
Il decreto legislativo n. 422 del 1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi medesimi. Le funzioni delegate alle regioni riguardano l’intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale e le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, amministrativo e finanziario.
Al conferimento e all’attribuzione delle relative risorse si provvede, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e le regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e l’allora Ministro del tesoro ed è demandata ad apposite leggi regionali la puntuale individuazione delle funzioni conferite. La regione, dunque, è individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto e ad essa è attribuita una doppia responsabilità pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà le regioni sono, peraltro, tenute a conferire a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale e gli enti locali godono, inoltre, di competenza residuale.
L’ultima legge finanziaria ha riformato il finanziamento del trasporto pubblico locale sostituendo il sistema dei trasferimenti erariali alle regioni con l’attribuzione alle regioni di risorse proprie derivanti da quote di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione erogato in ciascuna regione. La finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) attribuendo autonomia finanziaria alle regioni a statuto ordinario in relazione al finanziamento del trasporto pubblico locale completa, per così dire, la riforma Bassanini del 1997. Oltre a ciò, nella legge finanziaria, sono previste disposizioni per l’istituzione di un Fondo per la promozione e il sostegno del trasporto pubblico locale con una dotazione prevista di 113 milioni di euro per il 2008, di 130 per il 2009 e di 110 per il 2010. Le risorse sono destinate all’acquisto di veicoli e al sostegno per i mutui contratti per lo sviluppo nelle aree urbane dei sistemi di trasporto pubblico affinché per le spese sostenute nel 2008 per l’abbonamento al trasporto pubblico locale spetti una detrazione IRPEF nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro (le norme sono contenute nell’articolo 1, commi 295 e 315).
Segnalo, inoltre, che la legge finanziaria per il 2008 stanzia 104 milioni per il contratto di servizio con Trenitalia per viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza e per i treni notturni. La legge finanziaria si occupa praticamente di tutto il sistema: ad esempio, il comma 295 riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell’accisa del gasolio per autotrazione. La cosa che evidentemente resta deficitaria è soprattutto l’attenzione che è necessario rivolgere ai treni locali, soprattutto a quelli predisposti per i pendolari.
Ricordo solo il comma 309 dell’articolo 1 della stessa legge finanziaria, che reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.
È certamente qualcosa di nuovo e importante, ma non risolve il problema del «pendolarismo» che presenta diverse questioni da affrontare. Quindi alla copertura dell’onere previsto nel provvedimento in esame si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito per agevolare il perseguimento degli obiettivi finanza pubblica anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. È stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti da specifiche disposizioni di legge.
Si concorda con il relatore quando osserva che la relazione tecnica predisposta non fornisce ipotesi e parametri posti alla base della quantificazione degli oneri relativi alla corresponsione a Trenitalia delle somme necessarie per la prosecuzione dei servizi ferroviari regionali. Non risulta neanche chiaro quanta parte del fabbisogno 2008 tale finanziamento aggiuntivo valga a soddisfare, atteso che nella relazione di accompagnamento del provvedimento si fa testualmente riferimento ai soli primi mesi del 2008.
Quindi il nostro punto di vista è certamente favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, ma con la raccomandazione – se è possibile – di chiarire alcuni aspetti. Occorre soprattutto chiarire in che modo sia possibile reintegrare quei capitoli da cui si prelevano le risorse (ottanta milioni) indicate nel provvedimento in esame, capitoli che riguardano Ministeri chiave, come ad esempio quello dell’istruzione, università e ricerca. Quindi è chiaro che queste risorse non possono essere soltanto prelevate, ma devono essere anche reintegrate, pertanto bisognerebbe chiarire come reintegrarle in tempi necessari a quei Ministeri a cui sono stati sottratti i fondi e i capitoli indicati nel decreto-legge in esame. Tuttavia, il gruppo Italia dei Valori, anche in questo caso, sarà favorevole alla conversione di questo decreto-legge.



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