Propaganda elettorale: divieto ai mafiosi

E’ stata presentata il 12 maggio 2008 alla Camera dei Deputati la proposta di legge di iniziativa del Deputato Aurelio Misiti che prevede il divieto di propaganda elettorale a qualsiasi persona appartenente o anche indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafiose.
Il “mafioso” che svolge attività di propaganda elettorale e il candidato che l’accetta o la richiede sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, l’organo parlamentare di appartenenza ne dichiara la decadenza.
Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 commi 2, 3 e 4 c. p. ed in caso di ineleggibilità la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l’esecuzione del provvedimento.

Ufficio Stampa
Italia dei Valori Calabria



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